Cos’è la disdetta e quali modalità prevede in ambito di un contratto?

Cos’è la disdetta e quali modalità prevede in ambito di un contratto?

La disdetta è una risoluzione di contratto di durata con rinnovo tacito che fa data ad una delle scadenze fissate. Potremmo definirla in questo modo dal momento che non c’è molto altro da sapere sulla questione. Tuttavia la nozione di disdetta tende a complicarsi quando la paragoniamo con un altro diritto, ovvero quello del recesso. Tale confronto genera sempre un po’ di confusione per cui oggi cercheremo di chiarire in cosa consiste realmente questa formula e gli elementi che generano equivoci in ambito contrattuale grazie ai preziosi suggerimenti del portale Disdetta Semplice.

La disdetta impedisce il tacito rinnovo

La disdetta è ciò che impedisce ad un contratto il suo tacito rinnovo. Si tratta dell’esplicitazione della volontà di una delle parti di un contratto di non voler proseguire oltre la naturale scadenza a far data proprio da quando questo decade.

Diventa necessaria quando i contratti contemplano un rinnovo automatico, ovvero tacito e quindi che non richiede l’espressa volontà dei contraenti di proseguire. Differentemente un recesso è un atto con il quale una delle parti decide di interrompere gli effetti in modo anticipato, ovvero quando questo è ancora in effetto.

Un esempio: la locazione

Per capire meglio la questione prendiamo ad esempio una delle disdette più note, ovvero quella del contratto di locazione. In questo caso l’inquilino che desidera cambiare casa dovrà verificare cosa è riportato sul contratto e, di conseguenza, attenersi all’accordo che ha firmato. Dopo un tot di tempo il contratto scade e si avvia un rinnovo automatico tacito.

In questo caso l’inquilino che non vuole proseguire con la locazione dovrà manifestare la sua volontà di disdetta entro i tempi previsti dal contratto e prima della sua scadenza. Differentemente se volesse andare via durante il contratto, dovrà procedere al recesso e nelle modalità previste dall’accordo siglato con il locatore.

La disdetta è un diritto

Tutto ciò è quanto avviene con società che erogano servizi come quelle di telefonia, per esempio. Queste offrono varie formule contrattuali che si caratterizzano similmente alla locazione e, quindi, prevedono la possibilità di tirarsi indietro nel rispetto di quanto previsto dal contratto.

Disdire un contratto telefonico, quindi, prevede una serie di fattori di cui tener conto come i giorni di preavviso, i moduli da consegnare e la prassi da seguire. Tali fattori o circostanze variano da contratto a contratto ed è per questo che ogni operatore fornice guide utili e assistenza ai clienti per procedere.

La disdetta ed il recesso possono essere anche caratterizzati da costi da sostenere in base a quanto previsto dal contratto. Per questo prima di aderire bisognerebbe sempre leggere con attenzione le sezioni dedicate a tali facoltà e tenerne conto per capire se valga la pena procedere o meno.

In ultimo c’è la possibilità di tirarsi indietro entro 14 giorni dalla firma di un contratto solo se questo è stato stipulato a distanza, come previsto dalla Legge Bersani. Tale facoltà è nota come “diritto di ripensamento” e si aggiunge alle garanzie fornite dalla Legge del 2 aprile 2007 secondo cui tutti possono recedere in qualsiasi momento senza dover pagare spese non giustificate e in non più di trenta giorni di preavviso.

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